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Caccia anche in Sardegna il TAR da’ ragione agli ambientalisti

Il TAR Sardegna, con sentenza breve* ha sospeso il decreto Assessore Difesa Ambiente Regione autonoma Sardegna** che aveva aperto la caccia alla pernice sarda (Alectoris barbara) e alla lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) per due giornate (4 e…

Il TAR Sardegna, con sentenza breve* ha sospeso il decreto Assessore Difesa Ambiente Regione autonoma Sardegna** che aveva aperto la caccia alla pernice sarda (Alectoris barbara) e alla lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) per due giornate (4 e 11 ottobre 2020), con un carniere potenziale complessivo per ognuno dei 35.987 cacciatori sardi di due individui per ogni specie animale.   
Nell’Isola la caccia a pernice sarda e lepre sarda finisce qui e si unisce alla mancata apertura della caccia al coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), la cui popolazione isolana risulta estremamente ridotta, e alla chiusura della caccia al moriglione (Aythya ferina) e alla pavoncella (Vanellus vanellus), decisa con significativo buon senso (Decreto Assessore Difesa Ambiente Regione autonoma Sardegna n. 8610/13 del 23 settembre 2020) in seguito al decreto presidenziale T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347 che aveva già disposto la sospensione della parte del calendario venatorio nella parte in cui prevedeva la caccia al Moriglione e aveva rinviato alla camera di consiglio collegiale del 7 ottobre 2020 la decisione sulla caccia alla  Pavoncella, solo perché la relativa stagione di caccia sarebbe partita dal 15 ottobre 2020 (fino al 31 gennaio 2021), quindi in tempo utile per scongiurarne l’apertura.
Con questa sentenza il TAR Sardegna ha ribadito un principio giuridico che ormai dovrebbe esser stato assimilato dalla Regione autonoma della Sardegna al pari delle altre regioni e province autonome: il parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) è preventivo e obbligatorio, sebbene non vincolante (può essere superato solo con adeguata e comprovata motivazione), per legge (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
Invece, “la Regione non ha ritenuto di dover invece attendere il parere dell’ISPRA” e “la mancata acquisizione del necessario parere dell’ISPRA rende illegittimo il decreto impugnato, non potendo il parere dell’ISPRA — organo tecnico che, come ha ricordato anche il Consiglio di Stato nella … sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018, esplica un rilievo centrale nella regolazione della materia e ‘le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente’– essere sostituito da studi o pareri resi da altri soggetti anche pubblici”. 
Conseguentemente, “tale illegittima omissione non può essere superata nemmeno dalle valutazioni compiute dall’amministrazione regionale … esposte nella ampia motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto che la Regione può anche eventualmente determinarsi motivatamente in senso diverso dal parere dell’ISPRA (essendo in materia, come si è già ricordato, il parere obbligatorio ma non vincolante) ma non può anticipare le sue determinazioni in una fase che precede l’emissione del parere e quindi senza tenere conto dello stesso”.
Infine, “la rilevata illegittimità non può essere superata nemmeno sulla base dei contenuti limiti (giornalieri e di carniere) stabiliti per la caccia alla Lepre sarda e della Pernice sarda nell’impugnato decreto”.
L’attuale pronuncia giudiziale si colloca in un ampio orientamento giurisprudenziale che da anni sta amputando i calendari venatori della Sardegna nelle parti in cui la tutela faunistica è stata sacrificata in favore delle posizioni filo-venatorie più retrive.[i]
Il ricorso presentato al TAR Sardegna dalle associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) e WWF Italia , assistite dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, ha come di consueto l’obiettivo di ricondurre a legalità ed eliminare le conseguenze più deleterie determinate dall’attività venatoria sulla fauna selvatica, già danneggiata da inquinamenti, antropizzazione del territorio, perdita degli habitat naturali. 
Le associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) e WWF Italia continuano, con serietà e determinazione, la loro difficile battaglia per la salvaguardia di un patrimonio faunistico collettivo che non può esser lasciato agli esclusivi interessi di una minoranza corporativa armata.

*Sez. I, 9 ottobre 2020, n. 538
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n. 8702/14 del 28 settembre 2020

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