Manca la valutazione ambientale strategica
Il Consiglio di Stato ha dato ragione alle associazioni di protezione ambientale: la realizzazione del nuovo impianto sciistico di Solda è incompatibile con i valori naturalistici e paesaggistici tutelati dal Parco Nazionale dello Stelvio. Nove Associazioni ambientaliste (Club Alpino Italiano Regione Lombardia, FAI, Federazione Nazionale Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano, WWF) hanno presentato appello nel giugno 2020 alla sentenza del TAR n. 55/2020 della Provincia di Bolzano che riteneva infondato il ricorso contro la Delibera di Giunta n. 106/2018 della Provincia di Bolzano.
Ricorso che aveva dato il via all’iter autorizzativo per realizzare un nuovo impianto di risalita di 1.310 metri di lunghezza e una nuova pista a Solda, in un’area di 4,47 ettari nel Comune di Stelvio, in pieno Parco Nazionale dello Stelvio, a completamento del grande carosello sciistico “Ortler-Ronda”, tramite la realizzazione di impianti, con una portata di 550 persone all’ora, in spregio agli impegni assunti (Intesa dell’11/2/2015 e Linee Guida del 19/1/2017) con la Regione Lombardia, la provincia di Trento e il Ministero dell’Ambiente) e alla normativa vigente (D.lgs. 14/2016).
La Delibera della Giunta provinciale di Bolzano, osservavano gli ambientalisti, non teneva in alcun conto il dovere di tutela degli alti valori naturalistici dei siti Natura 2000 “Ortler Madatschspitze” e “Ulten Sulden”, tutelati dall’Unione Europea e caratterizzati dalla presenza di 6 differenti habitat, di 8 specie faunistiche, elencate nella Lista Rossa dell’Alto Adige delle specie minacciate, ed infine di aree di importanza paesaggistica e naturalistica, dove si riproduce la pernice bianca e si registra la presenza dell’aquila reale e del gipeto.
Nella Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 18 aprile scorso – che ha accolto il ricorso in appello delle associazioni, ha annullato gli atti impugnati e ha condannato la Provincia Autonoma di Bolzano e le Funivie Solda al pagamento in solido delle spese del doppio grado di giudizio (quantificate in 8mila euro) – si legge che l’intervento dell’Ortler-Ronda, incidente in una zona di protezione speciale (tutelata dalla UE), avrebbe dovuto essere sottoposto, al contrario di quanto avvenuto, in assenza di un piano e di un regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio, a Valutazione Ambientale Strategica per accertare il rispetto dei valori paesaggistici e ambientali del territorio.