Illegittima “l’interpretazione autentica del Piano Paesaggistico regionale”
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Sardegna sulla “interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale” (Sentenza 23 dicembre 2021, n. 257). Per l’ennesima volta il giudice delle leggi boccia un’iniziativa della giunta regionale sarda che, con l’alibi dell’autonomia, continua a proporre modelli di sviluppo obsoleti basati solamente su cemento e deroghe ai principi costituzionali di tutela del paesaggio e dell’ambiente. La norma cancellata, su ricorso del Governo nazionale (art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 “Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”), allargava in maniera indiscriminata e illegittima le maglie dei vincoli urbanistici e paesaggistici, consentendo edificazioni a pioggia e incrementi volumetrici indiscriminati, minacciando il territorio regionale, la natura della Sardegna e le prospettive di un vero sviluppo e turismo sostenibili.
Questa “interpretazione” del Piano Paesaggistico della Sardegna, la prima regione in Italia a dotarsi di questo strumento fondamentale per il governo del territorio in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in effetti interpretava solamente le mire di chi è ancora convinto che lo sviluppo economico sia legato ai mattoni e alla mancanza di regole uniformi e condivise.
La Corte Costituzionale stigmatizza chiaramente anche il mancato coinvolgimento del Governo centrale da parte di quello regionale nel percorso di modifica del Piano Paesaggistico, come prescritto dalle leggi in materia e dai principi costituzionali sulla “leale collaborazione” tra Stato e Regioni.
L’adeguamento unilaterale del piano paesaggistico al mutato contesto normativo, in quanto dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e puntualizzato dalle parti in armonia con le previsioni del Codice di settore, contravviene dunque al principio di leale collaborazione, il cui rilievo è confermato dal legislatore statale come norma di grande riforma economico-sociale che vincola l’autonomia speciale. Tale procedura, nel prescrivere una revisione organica, persegue l’obiettivo di preservare la complessiva efficacia della pianificazione paesaggistica, strumento esso stesso «funzionale alla salvaguardia più ampia ed efficace dell’ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi di risalto costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall’art. 9 Cost.» (sentenza n. 124 del 2021, punto 5.5.3. del Considerato in diritto
Il WWF, che aveva chiesto e ottenuto dal Governo l’impugnazione di queste norme “ammazza coste” e di quelle approvate con il nuovo PPR, ricorda che la Sardegna è la regione con il più ricco e vario patrimonio di biodiversità in Europa, che ha il dovere e la responsabilità di preservare. La Natura è il vero patrimonio, unico al mondo per bellezza e varietà, dalle coste ai monti, su cui si debba e possa investire. Ora rimaniamo in attesa della pronuncia della Consulta anche sul Piano casa (L.R n. 1 del 2021) che, in quanto legge di rango costituzionale, non è derogabile né modificabile in maniera unilaterale.
Auspichiamo in una illuminazione per il Governatore della Sardegna e dei suoi assessori che, invece, di parlare di “attacco concentrico da parte dello Stato”, ripensino le politiche regionali di tutela e sviluppo del territori