Legambiente, LIPU e WWF esprimono grande soddisfazione per la Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia n. 857 del 17 dicembre 2018 con cui è stata sostanzialmente confermata la precedente Ordinanza del TAR Palermo che aveva accolto il ricorso contro il calendario venatorio presentato dalle associazioni ambientaliste patrocinate dagli avv. Antonella Bonanno e Nicola Giudice. Il CGA ha disposto per la prima volta un’importante Consulenza Tecnica di Ufficio affidata al prof. Bruno Massa, ordinario di zoologia dell’Università di Palermo. Le associazioni ambientaliste avevano presentato una propria consulenza di parte del prof. Mario Lo Valvo, anch’esso dell’Università di Palermo.
Il CGA ha innanzitutto stabilito 2 principi fondamentali:
- che il parere dell’ISPRA può essere disatteso dalla Regione non con generiche motivazioni ma solo sulla base di dati specifici obiettivamente verificabili
- che va applicato il principio di precauzione che anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva e determina l’inversione dell’onere della prova sulla insussistenza del rischio.
Sulla base di questi elementi il CGA ha confermato la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione venatoria, la chiusura totale della caccia al 31 gennaio non ammettendo il prelievo a febbraio, la chiusura anticipata per cesena, tordo bottaccio, tordo sassello al 20 gennaio, la chiusura anticipata della caccia al colombaccio ed alla beccaccia al 10 gennaio. Ha inoltre statuito che della Consulenza Tecnica di Ufficio la Regione dovrà tenere conto nelle prossime stagioni venatorie, a partire dall’apertura alla caccia per la piccola selvaggina e per il coniglio che potrà avvenire solo a partire dal 1 ottobre.
Da oggi il diritto ambientale si arricchisce di un pronunciamento del Giudice Amministrativo che riorienterà in termini cautelativi i provvedimenti delle Regioni e il rapporto tra caccia e tutela della fauna subisce una radicale inversione in favore di dati scientifici certi, obiettivi e verificabili che devono costituire il presupposto per ogni eventuale prelievo venatorio.